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31 Ottobre 2024

RENTRI: AL VIA IL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

COS’È IL RENTRI? (link)

RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è la sigla che identifica il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti previsto dall’art. 188-bis del D. Lgs. n. 152/2006, che introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. Tale sistema è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.

 

I dettagli regolamentari del RENTRI sono disciplinati dal Decreto 4 aprile 2023, n. 59 “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 126 del 31/05/2023 (link).

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE (link)

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 213/2022, di seguito riportati:
1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

5. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5. sono ricompresi:
• i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
• gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
• i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. con più di 10 dipendenti. Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
“c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.”

TEMPISTICHE PER L’ISCRIZIONE AL RENTRI (link)

Per l’iscrizione al RENTRI sono previste tre fasce temporali differenti, a seconda della tipologia di attività svolta e del numero di dipendenti. Sono stati individuati tre scaglioni di iscrizione:
1) a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025:
• gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*, con più di 50 dipendenti;
• tutti gli altri soggetti diversi dai produttori (impianti di trattamento rifiuti, trasportatori, commercianti/intermediari, consorzi);
• associazioni, delegati;
2) a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025:
• gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*, con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi;
3) a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026:
• gli enti o le imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10.
* Per i rifiuti non pericolosi si fa riferimento ai soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: trattasi dei rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, e delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.
I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti. 

CollegandoVi al sito www.rentri.gov.it potete verificare le tempistiche di iscrizione al RENTRI in relazione all’attività della Vs. azienda.
N.B. Il numero dei dipendenti si calcola a livello complessivo per tutte le unità locali dell’impresa, considerando il numero di persone presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, secondo quanto riportato dal comma 3 dell’articolo 13 del D.M. 59/2023.
Chiunque (anche i soggetti non obbligati) potrà iscriversi in autonomia e su base volontaria al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, anche in anticipo rispetto al secondo o terzo scaglione.

CHE COSA CAMBIA: I NUOVI MODELLI DI FORMULARIO E REGISTRO (link)

In conseguenza del RENTRI, dal 13 febbraio 2025 entrerà in vigore l’obbligo di utilizzo dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti (FIR). Pertanto, tutte le aziende, comprese le aziende non obbligate ad iscriversi al RENTRI e le aziende del secondo o terzo scaglione, dal 13 febbraio 2025 dovranno utilizzare i nuovi modelli di formulario e di registro.

 

NUOVI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR): potranno essere scaricati e vidimati attraverso l’utilizzo della piattaforma RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025, ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.
Dal 13 febbraio 2025 si dovrà quindi obbligatoriamente utilizzare il nuovo modello di Formulario, scaricabile attraverso gestionale o piattaforma RENTRI, da vidimare digitalmente; il Formulario potrà essere ancora utilizzato in formato cartaceo fino al 13 febbraio 2026, dopo di che si utilizzerà solo in formato digitale.
Si specifica che, a partire dall’introduzione del nuovo modello, i vecchi modelli del formulario, seppur vidimati, non potranno più essere utilizzati dalle aziende.

 

NUOVI REGISTRI DI CARICO E SCARICO: a partire dal 4 novembre 2024, sarà reso disponibile il nuovo servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico (link), da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).
Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.
Ricordiamo che, dal 13 febbraio 2025, tutte le aziende, iscritte o meno al RENTRI, dovranno utilizzare i nuovi modelli.
Si presentano quindi tre scenari:
A. le aziende che entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono al RENTRI, utilizzeranno il nuovo modello di registro in formato digitale, sia direttamente sulla piattaforma RENTRI oppure tramite opportuni sistemi gestionali aziendali interoperabili;
B. le aziende che si iscriveranno al RENTRI negli altri scaglioni indicati, dal 13 febbraio 2025 fino alla data di iscrizione, dovranno comunque utilizzare il nuovo modello di registro in modalità cartacea, vidimato presso la CCIAA di competenza;
C. le aziende che non si iscriveranno al RENTRI, ma che utilizzano un registro per la tracciabilità dei rifiuti, dal 13 febbraio 2025 dovranno utilizzare il nuovo modello di registro rifiuti cartaceo, vidimato presso la CCIAA di competenza.
Fino al 12 febbraio 2025 rimarranno in vigore i vecchi modelli di registro e formulari con le relative consuete modalità di gestione; dal 13 febbraio 2025 i vecchi modelli del registro, seppur vidimati, non potranno più essere utilizzati.

SUPPORTO OFFERTO DA VALLI GESTIONI AMBIENTALI

VALLI GESTIONI AMBIENTALI, per i clienti che non dispongono di un sistema gestionale specifico per la gestione del RENTRI, tramite un applicativo web, collegato al proprio software gestionale aziendale interoperabile con RENTRI, può supportare la clientela nell’adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Ricordiamo che, a partire dal 13 febbraio 2025, tutti i produttori di rifiuti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e all’emissione dei FIR, anche se non ancora obbligati all’iscrizione al RENTRI, dovranno utilizzare i nuovi modelli dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei FIR e dovranno accedere ai servizi RENTRI per adempiere agli obblighi di vidimazione dei nuovi modelli di FIR e per la stampa dei registri di carico e scarico dei rifiuti in formato cartaceo da vidimare presso le competenti CCIAA.

 

 

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