Trasporto rottami ferrosi
Trasporto Rottami Ferrosi Normativa : Quando ferro, acciaio e alluminio diventano Rifiuti
Il Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 "recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" ha costituito il primo atto normativo emanato dagli organi comunitari in tema di End of Waste (EoW).
Tale Regolamento, entrato in vigore il 9 ottobre 2011, riporta i criteri per stabilire quando i rottami di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio cessano di essere un rifiuto per divenire un prodotto. Il cuore del regolamento n. 333/2011 è costituito dagli artt. 3 e 4 e dagli Allegati I (rottami di ferro e acciaio) e II (rottami di alluminio) che stabiliscono i criteri in base ai quali i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio cessano di essere un rifiuto.
Rottami di Rame Normativa
Il Regolamento n. 333/2011 è stato seguito dal Regolamento n. 715/2013 del 25 luglio 2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2014 e recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il cui art. 3 stabilisce a quali condizioni i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti.
I suddetti Regolamenti hanno segnato un importante passo in avanti per lo sviluppo corretto delle procedure di riciclo e recupero, ma anche per il risparmio di materie prime naturali, ponendo fine al concetto del “tutto rifiuto".
Raccolta e trasporto rottami metallici
L’art. 40-ter della Legge 11 settembre 2020 n. 120 ha introdotto modalità semplificate per le attività di raccolta e trasporto dei materiali metallici.
In particolare, la norma stabilisce che “al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell’economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
A tal fine presso l’Albo è stato istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata”.
Facsimile formulario rifiuti ferrosi pdf
Con la Deliberazione n.11 del 14 Ottobre 2021 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha approvato il modello di provvedimento di iscrizione al registro di cui all’articolo 40-ter della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (contenuto nell’allegato “A”) e il modello di provvedimento di diniego dell’iscrizione al medesimo registro (approvato secondo il modello contenuto nell’allegato “B”).
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