Esclusione dalla TARI per le aree che producono rifiuti speciali
Il Dipartimento delle Finanze, in risposta a una richiesta di chiarimenti presentata da un’azienda bergamasca, ha precisato che i Comuni non possono applicare la TARI ai magazzini e alle aree che sono “funzionalmente ed esclusivamente collegate all’attività produttiva” e, più in generale, nei loro regolamenti, possono solo ampliare i criteri di esclusione di spazi aziendali dalla tassazione, mentre non possono proporre criteri che finiscono per ridurre le aree escluse dal tributo.
In linea generale è vietato applicare la TARI alle aree che producono rifiuti speciali, che le imprese devono smaltire in proprio certificando di avervi provveduto; tuttavia, i Comuni hanno la possibilità di “assimilare” alcuni rifiuti speciali a quelli urbani, con conseguente applicazione del tributo.
In base all’art. 1 co. 649 della L. 147/2013, questa assimilazione deve arrestarsi all’esterno delle aree “produttive di rifiuti speciali in via continuativa o prevalente”.
Nel caso prospettato, la TARI è stata applicata sull’intera area dell’impianto, con l’unica eccezione di quella destinata ai macchinari.
Il Dipartimento delle Finanze non si limita a bocciare questa linea, ma fissa un principio che esclude dal tributo tutte le aree “asservite” al ciclo produttivo, nelle quali si generano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali.
La TARI, quindi, non si applica ai “magazzini intermedi di produzione”, a quelli utilizzati per “lo stoccaggio di prodotti finiti”, e nemmeno alle aree scoperte che hanno le stesse caratteristiche. Il regolamento comunale può solo “individuare ulteriori aree escluse dall’assimilazione, e quindi dalla tassazione”.
Fonte: Il Sole – 24 Ore del 21.11.2014, p. 47 – “Niente Tari per i magazzini delle imprese” – Trovati