Emergenza Covid-19
In seguito all’approvazione dei seguenti decreti:
- D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 (G.U. 24 dicembre 2021, n. 305) "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.";
- D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 (G.U. 30 dicembre 2021, n. 309) “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.”;
- D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 (G.U. 07 gennaio 2022, n. 4) "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.";
si riportano alcune informazioni relative alla gestione del rischio contagio da COVID-19.
STATO DI EMERGENZA
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusone degli agenti virali da COVID-19, lo stato emergenza dichiarazione con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
COSA È IL GREEN PASS
La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità.
In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia cartaceo.
Fonte https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#gpr
GREEN PASS BASE, GREEN PASS RAFFORZATO E GREEN PASS BOOSTER
Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.
Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 04 agosto 2021.
Fonte https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#gpr
OBBLIGO VACCINALE E ESTENSIONE GREEN PASS RAFFORZATO PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
Dal 08 gennaio 2022 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica anche ai cittadini italiani e agli stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
A far data dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età dovranno esibire il Green pass rafforzato di vaccinazione o di guarigione per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Per le disposizioni in materia di trasporto marittimo e autotrasporto si rimanda, in attesa di eventuali aggiornamenti, alla Nota di chiarimento sulle disposizioni per trasporto marittimo e autotrasporto al seguente link:
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nota_chiarimento_autotrasporto_merci_trasporto_marittimo
VARIAZIONE DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA VACCINAZIONE
Dal 15 dicembre 2021 la validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, per le dosi successive alla prima o dose dopo guarigione, è stata ridotta da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione.
Attenzione
Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green pass da vaccinazione e guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.
OBBLIGO GREEN PASS: LAVORO PRIVATO
Dal 15 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 (salvo eventuali proroghe ufficiali di tale termine): fino alla cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato (incluso volontariato e formazione) è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la Certificazione verde COVID-19.
L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno.
Si ribadisce che a far data dal 15 febbraio 2022 per i lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età sarà necessario il Green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro.
TAMPONI
Il costo dei tamponi, per ottenere la Certificazione verde COVID-19, è interamente a carico dei lavoratori.
CORSI DI FORMAZIONE
Dal 10 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 (salvo eventuali proroghe ufficiali di tale termine): fino alla cessazione dello stato di emergenza per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il Green pass base.
ESTENSIONE GREEN PASS
Dal 10 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 (salvo proroghe ufficiali di tale termine), si amplia l’uso del Green pass a una serie di attività anche all' aperto. Sarà inoltre necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Al link riportato di seguito è possibile consultare la tabella delle attività consentite senza Green pass, con Green pass base e con Green pass rafforzato (aggiornamento al 31.12.21):
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 (salvo eventuali proroghe ufficiali di tale termine): le mascherine vanno indossate obbligatoriamente anche nei luoghi all’aperto e anche in zona bianca.
Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022 (salvo eventuali proroghe ufficiali di tale termine): vige l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto.
QUARANTENA E ISOLAMENTO
Per tutte le informazioni aggiornate sulle disposizioni in materia di quarantena e isolamento si rimanda ai seguenti link: