Applicazione TARI: chiarimenti dal Ministero
In data 12 Aprile 2021 il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha emanato la Circolare prot. 0037259 avente ad Oggetto: D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Tale Circolare tratta il tema dell’assoggettabilità delle utenze non domestiche alla TARI a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 e anche alla luce del recente D.L. 41/2021 recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, di cui alla News Decreto Sostegni, comunicazione utenze non domestiche entro il 31 maggio 2021.
Utenza Tari : Cosa Sapere sulle Quote Variabili in tema di Rifiuti Assimilabili agli Urbani
Le suddette utenze, infatti, hanno la possibilità di vedersi riconosciuta una riduzione della quota variabile della TARI in funzione dei quantitativi di rifiuti urbani avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico.
A tale proposito occorre brevemente ricordare che nel recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell’Unione Europea sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 152/2006 nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati.
In particolare, il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto sull’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, cioè i rifiuti indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies di cui al D.Lgs. 152/2006.
Ridefinizione dei Rifiuti Assimilabili agli Urbani. Con questo provvedimento viene totalmente superata la precedente disciplina dell’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani.
L’art. 198 del D.Lgs. 152/2006 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
L’art. 238 del D.Lgs. 152/2006, al comma 10, inoltre, prevede l’esclusione dalla corresponsione della sola componente variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati a recupero mediante la suddetta attestazione.
In altre parole, laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, resta dovuta la quota fissa, mentre la quota variabile verrà scomputata dal calcolo della TARI, in relazione alla quantità dei rifiuti avviati a recupero facendo ricorso al mercato.
Il D.Lgs. 152/2006 stabilisce che la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, oppure del ricorso al mercato, dovrà essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, lasso di tempo ritenuto congruo ad assicurare la stabilità e la continuità del servizio di raccolta da parte dei Comuni.
Circolare tari ministero della transizione ecologica : Indicazione Temporale
Tale periodo vale non solo nel caso di affidamento ad un soggetto terzo, ma anche qualora l'utenza non domestica scelga il servizio pubblico. La circolare precisa, inoltre, che detta indicazione temporale non è vincolante ai fini dell'affidamento del servizio, potendosi nel corso del quinquiennio cambiare operatore privato, o ritornare a quello pubblico, in quest'ultimo caso a condizione che il gestore del servizio pubblico abbia la possibilità di riprendere l'erogazione del servizio.
Secondo le ultime disposizioni, la scelta delle utenze non domestiche dovrà essere comunicata al Comune, o al Gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio 2021, con effetto a partire dal 1° gennaio 2022 (Nota n. 8966 del MITE del 03/05/2021).
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In sintesi, il quadro che emerge è il seguente:
ATTIVITÀ INDUSTRIALI – RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 184, COMMA 3, LETTERA c) DEL D.Lgs. 152/2006
Per quanto riguarda le attività industriali, sono produttive di rifiuti urbani le superfici NON legate alle lavorazioni industriali e diverse dai magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, come, ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse, per le quali continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti sia per la quota fissa che variabile.
Laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, resta dovuta la quota fissa ed è prevista l’esclusione della sola componente variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti avviati a recupero facendo ricorso al mercato.
Si ribadisce che le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.
ATTIVITÀ ARTIGIANALI ELENCATE NELL’ALLEGATO L-QUINQUIES ALLA PARTE IV DEL D.Lgs. 152/2006
Per quanto riguarda le attività artigianali, sono da considerarsi urbani i rifiuti prodotti dalle attività artigianali di cui all’allegato L-quinquies*:
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
*Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
aventi CER/EER elencati nell’Allegato L-quater, cioè 200108 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense), 200201 (Rifiuti biodegradabili), 200302 (Rifiuti dei mercati), 150101 (Imballaggi in carta e cartone), 200101 (Carta e cartone), 150102 (Imballaggi in plastica), 200139 (Plastica), 150103 (Imballaggi in legno), 200138 (Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*), 150104 (Imballaggi metallici), 200140 (Metallo), 150105 (Imballaggi materiali compositi), 150106 (Imballaggi in materiali misti), 150107 (Imballaggi in vetro), 200102 (Vetro), 150109 (Imballaggi in materia tessile), 200110 (Abbigliamento), 200111 (Prodotti tessili), 080318 (Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*), 200307 (Rifiuti ingombranti), 200128 (Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127), 200130 (Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*), 200203 (Altri rifiuti non biodegradabili), 200301 (Rifiuti urbani indifferenziati).
Sulle superfici ove vengono prodotti i suddetti rifiuti urbani continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti sia per la quota fissa che variabile.
Laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, resta dovuta la quota fissa ed è prevista l’esclusione della sola componente variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti avviati a recupero facendo ricorso al mercato.
ATTIVITÀ ARTIGIANALI NON ELENCATE NELL’ALLEGATO L-QUINQUIES ALLA PARTE IV DEL D.Lgs. 152/2006
La Circolare prot. 0037259 emanata dal MITE in data 12/04/2021 ha esplicitato che considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali che producono rifiuti speciali di cui all’art. 184, comma 3, lett. d), del TUA, cioè d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (Rifiuti urbani).
In altre parole, per quanto riguarda le attività artigianali diverse da quelle elencate nell’Allegato L-quinquies (ossia diverse da quelle elencate ai precedenti punti 17.- 18. - 19. - 20.), sono produttive di rifiuti urbani le superfici NON legate alle lavorazioni artigianali e diverse dai magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, come, ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse, per le quali continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti sia per la quota fissa che variabile.
Laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, resta dovuta la quota fissa ed è prevista l’esclusione della sola componente variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti avviati a recupero facendo ricorso al mercato.