ADR novità: obbligo di nomina del consulente ADR entro il 31.12.2022
Secondo il vigente accordo ADR - “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada“, hanno l’obbligo di nominare un consulente ADR per la sicurezza dei trasporti di merci e di rifiuti pericolosi su strada tutte le imprese le cui attività comportino la spedizione o il trasporto di merci o rifiuti pericolosi e le connesse operazioni di imballaggio, carico, riempimento o scarico.
Allo stato normativo attuale, l’obbligo di nomina del consulente ADR è stato esteso anche a tutti gli speditori.
L'ADR 2023 ha fissato la scadenza per la nomina del consulente ADR al giorno 31.12.2022.
Chi sono gli speditori?
Sono identificati come speditori le imprese che spediscono merci pericolose per conto proprio o per conto terzi.
Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.
Nessuna esenzione dall'obbligo di nomina consulente ADR per gli speditori
Per il momento l’autorità competente italiana non ha previsto esenzioni dall’obbligo di nomina per le imprese le cui spedizioni riguardino quantitativi che non superano i limiti definiti al paragrafo 1.1.3.6 (esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto “esenzione parziale”) o ai capitoli 3.3 (disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti), 3.4 (disposizioni per le merci/rifiuti in esenzione per quantità limitata) o 3.5 (disposizioni per le merci/rifiuti in esenzione per quantità esente) o che spediscano occasionalmente in pieno regime ADR in ambito nazionale merci o rifiuti pericolosi con un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
Cosa fare?
Il titolare o il rappresentante legale dell’impresa che spedisce merci o rifiuti pericolosi su strada deve quindi nominare formalmente il consulente per la sicurezza entro il 31.12.2022, anche se si tratta della propria persona.
Il legale rappresentante di un’azienda che abbia l'obbligo di nominare il consulente ADR e non che adempia tale obbligo è sanzionabile fino a 36.000 euro (D.Lgs. 35/2010).
La nomina costituisce un atto ufficiale e, pertanto, deve avere forma scritta, anche se il consulente è un dipendente dell’impresa o il titolare stesso, ed essere comunicata entro quindici giorni, da parte del capo dell’impresa, alla Motorizzazione Civile della Provincia in cui ha sede l’impresa. Quando un’impresa ha sede legale in una Provincia diversa da quella in cui si trova la sede operativa, la comunicazione deve essere effettuata all’UMC nella cui circoscrizione si trova la sede operativa. Nel caso in cui l’impresa disponga di più sedi operative, il capo dell’impresa dovrà trasmettere una comunicazione per ciascuna sede operativa, anche se ubicate nella stessa Provincia, all’UMC competente per territorio. Il consulente può essere il medesimo per tutte le sedi operative dell’impresa.