Valli Gestioni Ambientali

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Analisi chimico-fisiche

Campionamento dei rifiuti

Il campionamento è definibile come operazione di prelievo di una parte di sostanza in modo tale che quest'ultima sia rappresentativa della massa di origine.

Il processo di caratterizzazione del rifiuto finalizzato alla corretta attribuzione dell' EER e al conseguente adeguato smaltimento richiede, generalmente, una fase di caratterizzazione chimico-fisica eseguita mediante analisi svolte su una certa quantità di materiale prelevata tramite idonee tecniche di campionamento.

Il riferimento normativo comunemente utilizzato per il campionamento è la norma UNI 10802:2013 “Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati”. Tale norma contiene la descrizione dettagliata di tutte le attività richieste da un processo di analisi chimico-fisica di un rifiuto, cioè la definizione di un piano di campionamento, l'applicazione di tecniche di campionamento manuali, l'attuazione di adeguate modalità di conservazione dei campioni, la redazione della documentazione per la rintracciabilità delle operazioni di campionamento. La UNI 10802:2013 deve essere letta unitamente alla norma UNI EN 14899, norma quadro relativa alla preparazione e all'applicazione di un piano di campionamento, nonché al rapporto tecnico UNI CEN/TR 15310-1 Caratterizzazione dei rifiuti - Campionamento dei rifiuti - Parte 1: Guida alla selezione e applicazione dei criteri per il campionamento in diverse condizioni.

La gestione della procedura di campionamento, a partire dalla preparazione delle attrezzature fino all'esecuzione del campionamento, può presentare rischi di diversa natura per il personale coinvolto, tra cui lo svolgimento delle attività su ponteggi o in situazioni di possibile rischio e la manipolazione di sostanze pericolose. Inoltre, poiché alcuni reagenti utilizzati in determinate procedure di campionamento risultano pericolosi, è necessario osservare particolare cautela durante l'utilizzo di tali sostanze, facendo sempre riferimento alle informazioni riportate sull'etichetta dei prodotti e sulle relative schede di sicurezza. Risulta, pertanto, necessario che i campionamenti siano eseguiti da personale qualificato ed addestrato ad operare in condizioni di sicurezza che utilizzi i DPI messi a disposizione.

Controllo emissioni in atmosfera

La parte V del D.Lgs. 152/2006 disciplina le emissioni in atmosfera provenienti dalle attività industriali, dagli impianti termici civili e i combustibili che possono essere utilizzati in tali impianti. Essa è strutturata in tre titoli che riassumono in sé, rielaborandole, le normative previgenti, cioè:

- titolo I, relativo alla concessione delle autorizzazioni e alla fissazione di limiti e prescrizioni specifici per stabilimenti, impianti o attività da parte dell'autorità competente;

- titolo II, di interesse per gli installatori e per i conduttori di impianti termici, in quanto inerente agli obblighi di comunicazione e al rispetto delle prescrizioni costruttive ed emissive degli impianti termici civili;

- titolo III, concernente quali siano i combustibili ammessi negli impianti soggetti alla disciplina dei titoli I e II.

 AI sensi dell'art. 268, co. 1, lettera a) si definisce inquinamento atmosfericoogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”.

L’emissione in atmosfera, definita come “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell’ambientepuò avvenire nei diversi modi individuati al co. 1 dell’art. 268 del D.Lgs. 152/2006:
- emissione convogliata: effettuata attraverso uno o più appositi punti;
- emissione diffusa: per le lavorazioni di cui all’art. 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell’allegato III alla parte quinta del decreto;
- emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela;
- emissioni totali: somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate.

Controllo acque di scarico

Il prelievo e l'analisi dei campioni costituiscono un aspetto fondamentale in materia di inquinamento idrico, tanto che nella maggior parte dei casi l’applicazione delle sanzioni in tale ambito è quasi interamente dipendente da questo accertamento tecnico.

Per la misurazione ed il controllo degli scarichi valgono le regole base stabilite dall’art. 101, comma 3: “tutti gli scarichi ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai sensi del comma 7, lett. e) devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall’art. 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo”. Sussiste tuttavia un’eccezione a questa regola-base sul punto di prelievo stabilita dall’art. 108, comma 5, che prevede, in deroga al principio-base così espresso, che “per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell’allegato 5 alla Parte III del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo”.

 

Valli Gestioni Ambientali, attraverso convenzioni con laboratori accreditati, offre il servizio per il campionamento e l’esecuzione di analisi chimico-fisiche finalizzate alla classificazione dei rifiuti ed al controllo delle emissioni in atmosfera e delle acque di scarico.

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