Bonifica ambientale di siti inquinati

Bonifica ambientale di siti inquinati: normativa e parametri

La bonifica ambientale di siti inquinati è disciplinata dall’art. 242, Parte Quarta, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. Tale materia si fonda sul principio europeo “chi inquina paga”, e mira ad eliminare o ridurre la contaminazione entro livelli accettabili in funzione della destinazione d’uso del sito.

Il superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) determina la necessità di avviare il procedimento di bonifica. Gli interventi di bonifica ambientale di siti inquinati sono preceduti dalla caratterizzazione ambientale del sito e dalla successiva analisi di rischio sito-specifica, che consente di definire i valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR).

Bonifica ambientali di siti inquinanti: il procedimento secondo il D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

Secondo l’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il procedimento ordinario di bonifica prevede:

    1. Notifica dell’evento contaminante entro ventiquattro ore agli Enti competenti: al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazione storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
    2. Indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento: il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata.
    3. Caratterizzazione del sito tramite un apposito Piano della Caratterizzazione: qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento ne dà immediata notizia al Comune ed alle Province competenti per il territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate; nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla Regione territorialmente competente, il Piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., che descrive le matrici ambientali coinvolte e la natura della contaminazione.
    4. Approvazione Piano di Caratterizzazione: entro i trenta giorni successivi la Regione, convocata la conferenza dei servizi, autorizza il Piano di Caratterizzazione con eventuali prescrizioni.
    5. Analisi di rischio per determinare i valori CSR: sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle Concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l’applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con le modalità indicate nel D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
    6. Presentazione risultati Analisi di rischio: entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione i risultati dell’analisi di rischio. Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, la Conferenza, con l’approvazione del documento dell’analisi di rischio, dichiara concluso il procedimento. In tal caso la Conferenza dei servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e all’attuale destinazione d’uso del sito.
    7. Progetto Operativo di Bonifica (POB) o Messa In Sicurezza Permanente (MISP), se i valori CSR risultano superati: qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla Regione, nei successivi sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
    8. Approvazione del progetto: la Regione, acquisito il parere del Comune e della Provincia interessati mediante apposita Conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

 

È prevista anche una procedura semplificata (art. 242-bis) per interventi volontari a carico del soggetto interessato.

Cos’è e cosa significa piano della caratterizzazione?

Il Piano della Caratterizzazione è un elaborato tecnico-progettuale che descrive in modo sistematico i fenomeni di contaminazione che interessano le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, ecc.), fornendo tutte le informazioni necessarie per la successiva messa in sicurezza e/o bonifica del sito.

Il documento contiene una descrizione dettagliata delle attività da svolgere, sia in campo sia in laboratorio, per la corretta caratterizzazione ambientale. In particolare, il proponente è tenuto a includere le specifiche tecniche per l’esecuzione delle attività (procedure di campionamento, misure di campo, modalità di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, metodiche analitiche, ecc.) che, una volta approvate dalle Autorità competenti, prima dell’inizio dei lavori, costituiscono il protocollo di riferimento applicabile per la caratterizzazione del sito.

Quando ed in quali casi viene effettuata un’analisi del rischio dei terreni contaminati?

L’analisi di rischio si può applicare prima, durante e dopo le operazioni di bonifica ambientali di siti inquinanti o messa in sicurezza. L’articolato normativo fa riferimento a due criteri-soglia di intervento:

  • il primo (CSC) da considerarsi valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione ed
  • il secondo (CSR) che identifica i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.

La bonifica di un sito inquinato è finalizzata ad eliminare l’inquinamento delle matrici ambientali o a condurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per la destinazione d’uso prevista o ai valori di Concentrazione soglia di rischio (CSR) definiti in base ad una metodologia di Analisi di Rischio condotta per i sito specifico sulla base dei criteri elencati nell’allegato 1 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

Quali sono i parametri per classificare la tecnologia da utilizzare per la bonifica ambientali di siti inquinanti?

La scelta della soluzione da adottare tiene conto del processo di valutazione dei benefici ambientali e della sostenibilità dei costi delle diverse tecniche applicabili, secondo i criteri di seguito, anche in relazione alla destinazione d’uso del sito. In particolare, la definizione di un programma di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato è effettuata sulla base di:

  • destinazione d’uso del sito;
  • obiettivi da raggiungere;
  • finalità e principi di trattamento (trattamenti per la distruzione, la mobilizzazione finalizzata al recupero e trattamento, inertizzazione o contenimento, escavazione e smaltimento in sito adeguato);
  • natura del processo (trattamenti chimico-fisici, termici, biologici);
  • matrice (terreno insaturo, saturo e/o acque sotterranee);
  • movimentazione della matrice contaminata (in situ o ex situ, e, in quest’ultimo caso, on site o off-site).

Alcuni esempi di trattamenti sono: biopile, bioreattori, landfarming, phytoremediation, bioventing, biosparging, attenuazione naturale, lavaggio, estrazione di vapori, air sparging, barriere reattive permeabili, recupero di prodotto, desorbimento, altro.

Bonifica ambientali di siti inquinanti: affidati a Valli Gestioni Ambientali

Dal 2002, Valli Gestioni Ambientali opera nel settore della bonifica ambientale di siti inquinati, con iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 9 (bonifica dei siti). L’azienda offre un’ampia gamma di servizi, che spaziano dalla rimozione dell’eternit alla gestione e smaltimento dei rifiuti speciali, garantendo interventi sicuri, conformi alla normativa e tecnicamente qualificati. Nel contesto delle bonifiche ambientali, le principali fasi operative sono:

  • asportazione: rimozione fisica del terreno o del materiale contaminato dall’area interessata. Questa operazione deve essere eseguita con la massima attenzione, per evitare la dispersione degli inquinanti durante le attività di escavazione;
  • trasporto: il materiale contaminato viene trasportato in sicurezza verso impianti autorizzati per il trattamento, la gestione e lo smaltimento. Il trasporto avviene con mezzi idonei e nel rispetto delle normative vigenti, inclusa la normativa ADR per le sostanze pericolose;
  • trattamento e smaltimento: il materiale contaminato viene smaltito in siti autorizzati o sottoposto a trattamenti specifici (fisici, chimici o biologici) per ridurre i livelli di contaminazione entro limiti accettabili, in conformità alla normativa ambientale;
  • interventi su pozzi e cisterne interrati: comprendono la bonifica e l’eventuale rimozione dei serbatoi, il ripristino dell’area e lo smaltimento del terreno circostante, secondo le Linee Guida ARPA della Regione Lombardia.


Valli Gestioni Ambientali offre un servizio integrato che comprende:

  • la caratterizzazione ambientale del sito;
  • la progettazione degli interventi;
  • l’esecuzione delle attività di bonifica tramite asportazione e/o trattamento dei suoli e dei liquidi contaminati.

 

Per ricevere informazioni sul nostro servizio di gestione delle bonifiche di siti contaminati, contattaci o compila il modulo di richiesta. Il nostro team tecnico è a disposizione per offrirti una consulenza personalizzata e soluzioni efficaci, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

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